Art. 1 – DEFINIZIONI

Così come sono impiegati in questo Statuto e se il contesto non indica altrimenti, i termini in questi Articoli hanno il seguente significato:
• Consiglio: Consiglio Direttivo del Club,
• Regolamento: Regolamento del Club,
• Consigliere: Membro del Consiglio Direttivo,
• Socio: Socio attivo del Club,
• R I: Rotary International,
• Anno: l’anno rotariano che inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

Art. 2 – DENOMINAZIONE

Il nome di questa Associazione è:  ROTARY CLUB FERRARA EST  (Membro del Rotary International)

Art. 3 – LIMITI TERRITORIALI

I limiti territoriali di questo Club sono i seguenti: Comune di Ferrara, Argenta, Masi Torello, Portomaggiore, Vigarano Mainarda e Voghiera.

Art. 4 – SCOPO

Lo scopo del Rotary, Associazione Privata non riconosciuta, è quello di diffondere l’ideale del servire, inteso come motore e propulsore di ogni attività. In particolare esso si propone di:
1) promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri membri per renderli meglio atti a servire l’interesse generale;
2) informare ai principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle professioni; riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e far sì che esse vengano esercitate nella maniera più degna, quali mezzi per servire la società;
3) orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni membro del Club al concetto di servizio;
4) propagare la comprensione reciproca, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti le più varie attività economiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Art. 5 – RIUNIONI

§1 – Riunioni regolari
a)giorno e ora – Il R.C. Ferrara Est svolge una riunione regolare una volta alla settimana nel giorno e all’ora fissati nel suo Regolamento.
b)cambiamenti – In casi di emergenza o per fondati motivi, il Consiglio Direttivo del Club può spostare una riunione regolare a un giorno qualsiasi compreso nel periodo iniziante il giorno che segue la precedente riunione regolare e terminante il giorno che precede la susseguente riunione regolare, oppure a un’ora differente del giorno normale o in un luogo diverso.
c)cancellazioni – Nel caso che una riunione regolare cada in un giorno festivo legalmente riconosciuto, o in caso di decesso di un Socio del Club, o nell’eventualità di un conflitto armato che può mettere a repentaglio le vite dei Soci, o di un’epidemia o di una calamità che colpisca tutta la comunità, il Consiglio Direttivo può annullare tale riunione regolare.
Il Consiglio Direttivo del Club può sopprimere, qualora lo ritenga opportuno, un massimo di quattro riunioni regolari nel corso di un’annata rotariana per cause diverse da quelle sopra indicate, a condizione però che il Club si riunisca almeno tre volte di seguito.

§2 – Assemblea annuale
L’ assemblea annuale per l’ elezione dei Dirigenti deve avvenire entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 6 – EFFETTIVO

§ 1 – Requisiti Generali
Il Club si compone di persone di ambo i sessi adulte, di buon carattere, di buona volontà e di buona reputazione nel campo degli affari o nel loro ramo professionale.

§ 2 – Tipi di affiliazione
Il Club ammette due tipi di Soci: attivi ed onorari.

§ 3 – Soci Attivi
Può essere ammesso come Socio attivo del Club chiunque sia in possesso dei requisiti indicati nell’art. 5 comma 2 dello Statuto del Rotary International, che recita quanto segue:
“Composizione del club

• Un Rotary club è composto di soci attivi e cioè da persone adulte di buona volontà, che godono di ottima reputazione professionale e che siano:
 titolari, soci, rappresentanti legali o direttori d’impresa, o che esercitino un’attività o una professione rispettabile e riconosciuta, oppure
 detentori di un’ importante posizione in un’impresa o professione rispettabile e riconosciuta o in una filiale o agenzia della stessa, con funzioni direttive e autorità decisionale;
 individui che si siano ritirati da una delle professioni indicate ai punti precedenti e che siano domiciliate o lavorino nella località del club o nelle zone circostanti. Un socio attivo che si trasferisce dalla località del proprio club in un’altra località può conservare la sua affiliazione al club, purché abbia ottenuto il consenso del Consiglio Direttivo e continui a rimanere attivo nella stessa classifica. Se un socio si ritira dalla sua attività o se un socio con almeno tre anni di servizio cambia domicilio o luogo di lavoro per cui non soddisfa più i requisiti del club precedente relativi alla località , il club può consentirgli di continuare la sua associazione senza cambiare classifica.

• L’effettivo di un club deve essere equilibrato e non deve essere dominato da un tipo di attività o professione. Un club non può ammettere una persona quale socio attivo in una classifica se cinque o più soci del club già appartengono alla stessa classifica, a meno che il club non abbia più di 50 soci. In tal caso, il club può ammettere una persona come socio attivo in una classifica purchè non si tratti di una classifica con più del 10% dei soci attivi del club. I soci che si sono ritirati dalle loro attività non possono essere inclusi nel numero totale dei soci di una data classifica. Nonostante queste restrizioni, se un socio cambia classifica, il club può consentirgli di continuare la sua affiliazione nella nuova classifica.

• Il regolamento del R.I. può prevedere l’inclusione di soci attivi e di soci onorari nei club e stabilisce le qualifiche di entrambi.

• Nei paesi in cui la parola “club” ha una connotazione pregiudizievole, i club possono, previa approvazione del Consiglio, ometterla dalla propria denominazione.”

§ 4 – Trasferimento di un ex rotariano
Un Socio può proporre come Socio Attivo del Club un individuo proveniente da un altro club, la cui affiliazione sia terminata in seguito al trasferimento dell’attività professionale al di fuori dei limiti territoriali del Club originario. L’ex Socio può essere anche proposto dal Club di provenienza.

§ 5 – Doppia affiliazione
Nessuno può essere Socio Attivo di due club. Nessuno può essere contemporaneamente Socio Attivo ed Onorario del club. Nessuno può essere Socio Attivo di un Club e contemporaneamente socio del Rotaract Club.

§ 6 – Soci onorari
• Eleggibilità – possono essere ammessi come Soci Onorari del Club, e per un periodo stabilito dal Consiglio, individui che si siano distinti al servizio degli ideali rotariani. Tali individui possono essere soci onorari di più di un Club.
• Diritti e privilegi – i Soci Onorari sono esenti dal pagamento della quota di ammissione e delle quote sociali, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all’interno del Club e non rappresentano alcuna classifica, ma hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio. L’unico diritto e privilegio di cui i Soci onorari godono presso un altro club, è quello di poterlo visitare senza essere ospiti di un rotariano.

§7 – Titolari di cariche pubbliche
• Le persone elette o nominate a un ufficio pubblico solo per un tempo determinato non possono essere ammesse quali Soci Attivi del Club nella classifica corrispondente. Questa disposizione non si applica a coloro che ricoprano un posto o un carica in scuole, università o altri istituti d’insegnamento né a coloro che siano stati eletti o nominati a funzione giudiziarie.
• Ogni Socio Attivo del Club, eletto o nominato a un ufficio pubblico per un tempo determinato può continuare a far parte del Club in qualità di Socio Attivo nella classifica che occupava immediatamente prima della sua elezione o nomina, durante il periodo in cui ricopre tale carica.

§8 – Religione, Organi di Informazione e Servizi Diplomatici.
I rappresentanti di più di una confessione religiosa , gli esponenti di più di un giornale e/o di altri organi di informazione pubblica, come pure i rappresentanti diplomatici di più di un governo, possono essere ammessi come Soci Attivi nelle classifiche corrispondenti all’attività svolta, purchè posseggano i requisiti precisati nei documenti costituzionali.

§ 9 – Impiego presso il Rotary International
Chiunque sia dipendente del Rotary International può essere anche Socio del Club.

Art. 7 – CLASSIFICHE

§ 1- Provvedimenti generali
• Attività principale – Ogni Socio è classificato in base alla attività che svolge negli affari o nella professione. La classifica è quella che descrive l’attività principale del Socio, nella ditta, nella Società o nell’Ente di cui fa parte. Oppure rappresenta il suo ramo d’affari o la sua principale e riconosciuta attività professionale.
• Rettifiche – Se le circostanze lo richiedono, il Consiglio Direttivo può rettificare o adattare la classifica di qualsiasi Socio. In tal caso, il socio sarà informato della modifica ed avrà diritto ad esprimere il proprio parere in proposito.

§ 2- Restrizioni
Il Club non può ammettere un Socio Attivo in una classifica che sia già rappresentata da cinque o più soci, a meno che il club non abbia più di 50 Soci, nel qual caso può ammettere un Socio Attivo in una classifica, purché il numero dei suoi rappresentanti non superi il 10 % dei Soci Attivi del Club. Il numero complessivo dei rappresentanti di una classifica non include i soci pensionati. Se un Socio cambia classifica, può mantenere la propria affiliazione al Club nella nuova classifica indipendentemente da queste restrizioni.

Art. 8 – ASSIDUITA’

§ 1- Provvedimenti generali
Ogni socio del Club è tenuto a partecipare alle riunioni regolari dello stesso.
Un Socio sarà conteggiato quale presente a una riunione regolare del Club se avrà preso parte ad almeno il 60% del tempo dedicato alla riunione regolare o se avrà compensato la sua assenza in uno dei seguenti modi:
a) Nei quattordici giorni prima o dopo la riunione.
Se quattordici giorni prima o dopo la riunione cui non può partecipare, il Socio
• avrà partecipato ad almeno il 60 % del tempo dedicato alla riunione regolare di un altro Club o di un Club provvisorio; oppure
• se, su incarico del Club, avrà preso parte a una riunione regolare di un Club Rotaract o Interact, di un Gruppo Rotariano Comunitario (GROC), di un Club provvisorio Rotaract o Interact, o di un gruppo provvisorio GROC; oppure
• se avrà preso parte a un Congresso del Rotary International, a un Consiglio di Legislazione, a un’Assemblea Internazionale, a un istituto rotariano per i dirigenti passati e presenti del Rotary International, a un istituto del Rotary per i dirigenti passati e presenti ed entranti del
Rotary International, o a qualsiasi altra riunione convocata con l’approvazione del Consiglio Centrale del R.I. ( il Presidente agendo a nome del Consiglio stesso), a un Congresso interzonale del Rotary, a una riunione di una Commissione del Rotary International, a un Congresso di un distretto del Rotary, a un’Assemblea di un distretto del Rotary, a una qualsiasi riunione distrettuale tenuta per decisione del Consiglio Centrale del R.I., a una riunione di una Commissione distrettuale svolta su invito del Governatore del distretto stesso o a una riunione interclub regolarmente annunciata; oppure
• si sarà presentato all’ora e nel luogo consueti della riunione regolare di un altro Club per prendervi parte, ma inutilmente, non essendosi il Club in questione riunito a tale ora e luogo; oppure
• partecipa ad un progetto di servizio del Club, ad un evento o incontro sponsorizzato dal Club e autorizzato dal suo Consiglio; oppure
• partecipa ad una riunione del Consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla riunione di una commissione cui è stato assegnato;
Qualora un Socio stia viaggiando al di fuori del suo Paese di residenza per un periodo superiore a quattordici giorni, egli non sarà soggetto alle limitazioni di tempo prescritte in questo sottoparagrafo, a meno che gli sia possibile – durante il viaggio e in un giorno e ora qualsiasi – partecipare alle riunioni in un altro Paese, nel qual caso tale presenza verrà considerata valida per compensare eventuali assenze alle riunioni regolari del Socio in questione, durante il suo soggiorno all’estero.
b) All’epoca della riunione .
Se nel periodo della riunione regolare in questione il Socio si trova:
• in viaggio per la via ragionevolmente più diretta verso o da una delle riunioni summenzionate al sottoparagrafo a-3) di questo paragrafo; oppure
• in viaggio per affari rotariani, in qualità di dirigente o di membro di una Commissione del R.I. o quale Amministratore della Fondazione Rotary; oppure
• in viaggio per affari rotariani, in qualità di rappresentante speciale del suo Governatore distrettuale in vista della formazione di un nuovo Club; oppure
• in viaggio per affari rotariani, in qualità di impiegato del Rotary International; oppure
• direttamente e attivamente impegnato in un progetto di servizio sponsorizzato dal distretto o dal Rotary International o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista alcuna possibilità di compensare l’assenza; oppure
• impegnato nel disbrigo di un affare rotariano, debitamente autorizzato dal Consiglio Direttivo del Club, qualora tale incarico gli impedisca di partecipare alle riunioni regolari dello stesso.

§ 2 – Comunicazioni del compenso d’assenza
Nei casi previsti nei sottoparagrafi a 2), a 3) e b) del § 1 di questo articolo, il socio verrà conteggiato come presente se avrà personalmente dato notizia del caso al Club. Nei casi esposti ai sottoparagrafi a 1) e a 4), tale notizia potrà essere comunicata di persona dal socio stesso o dal segretario del Club visitato.

§ 3 – Dispense
L’assenza di un socio può essere scusata nei casi seguenti:
 se è stata causata da una malattia o infermità prolungata o da un soggiorno di oltre due settimane o da assenze prolungate per trasferte di lavoro, in un paese nel quale non esistano Rotary Club, per cui sia stato reso fisicamente incapace di prender parte a una riunione regolare. In tal caso il Consiglio Direttivo approverà la sua assenza, che non verrà conteggiata nel calcolo delle presenze del Club. La stessa cosa vale per un paese nel quale esistono Rotary Club ma per il socio è obbiettivamente impossibile la frequentazione
 nel caso di un’assenza “intenzionale” in un Paese in cui non ci siano Rotary Club, il socio informerà il Segretario del proprio Club prima d’intraprendere il viaggio o, qualora fosse impossibile, scrivendogli dal Paese in questione. Prima di approvare tale assenza, il Consiglio direttivo si accerterà se il viaggio impedisce effettivamente al socio di compensare la sua assenza, come prescritto al § 1 –a di questo Articolo.
 se è stato socio di uno o più Club per un totale complessivo di venti o più anni ed ha raggiunto l’età di sessantacinque anni.
 se è stato socio di uno o più Club per un totale complessivo di quindici o più anni ed ha raggiunto l’età di settanta anni.
 in ogni caso quando la somma dell’età del socio, in anni,e i suoi anni di affiliazione, a uno o più Club, equivalgono ad almeno ottantacinque anni.
La “dispensa” dalla frequentazione viene comunque concessa dal Consiglio Direttivo solo dopo che il Socio ha comunicato per iscritto al Segretario del Club il suo desiderio di essere dispensato dall’ assiduità. In tal caso, ottenuta l’approvazione del Consiglio Direttivo, le assenze del socio suddetto non verranno conteggiate nel calcolo dell’assiduità generale del Club, per il periodo in questione, mentre delle sue presenze verrà tenuto conto se egli ne avrà espresso il desiderio. Il socio dispensato non è considerato ai fini del computo delle presenze e delle assenze alle riunioni del Club.

§ 4 – Assenze dei dirigenti del RI
Se un Socio è dirigente del RI è automaticamente dispensato.

Art. 9 – CONSIGLIERI E DIRIGENTI

§ 1 – Il Club è retto da un Consiglio Direttivo, composto in conformità alle disposizioni del Regolamento del Club.

§ 2 – Salvo le diverse disposizioni specifiche, la decisione del Consiglio su tutto quanto riguarda il Club ha carattere definitivo ed è soggetta solo ad appello al Club. Il Consiglio esercita il controllo generale su tutti i Dirigenti e le Commissioni e può, per fondati motivi, dichiarare vacante qualsiasi carica. Esso costituisce l’organo d’appello contro provvedimenti di qualsiasi Dirigente o l’operato di qualsiasi Commissione. L’appello al Club può essere presentato contro qualsiasi delibera del Consiglio Direttivo. In caso di appello, la delibera impugnata sarà annullata soltanto da un voto dei due terzi dei soci presenti a una riunione normale determinata dal Consiglio, a cui sia presente il quorum; notizia di tale appello deve essere data , da parte del Segretario, a tutti i soci del Club almeno cinque giorni prima di tale riunione.

§ 3 – I Dirigenti del Club sono: il Presidente, il Presidente eletto, uno o più Vice Presidenti, tutti i quali sono membri del Consiglio; il Segretario, il Tesoriere e il Prefetto i quali possono essere, o no, membri del Consiglio, a seconda del Regolamento del Club.

§ 4 – I Dirigenti sono eletti conformemente alle norme del Regolamento del Club e, tranne il Presidente, entrano in funzione il 1° luglio immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo relativo alla stessa o finché i loro successori siano stati eletti e abbiano preso possesso della carica.

§5 – Il Presidente è eletto, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Club, entro un periodo non superiore a due anni e non inferiore a diciotto mesi prima del giorno in cui assumerà l’ufficio di Presidente. Egli fa parte del Consiglio Direttivo e funge da Presidente eletto durante l’annata immediatamente precedente a quella per la quale è stato eletto alla presidenza. Il Presidente entra in funzione il 1° luglio dell’annata rotariana per la quale è stato eletto alla presidenza e resta in funzione per il periodo relativo alla sua carica, conformemente a quanto stabilito dal regolamento, o finché il suo successore sia stato eletto e abbia preso possesso della carica.

§6 – Ogni Dirigente ed ogni membro del Consiglio Direttivo è scelto tra i soci attivi in regola col Club. Per una migliore comprensione dei compiti e doveri di un Presidente di Club, il Presidente eletto è tenuto a partecipare al Seminario d i Istruzione dei Presidenti Eletti (S.I.P.E.) e all’ Assemblea Distrettuale, a meno che non venga dispensato dal Governatore entrante; in tal caso, dovrà inviarvi un socio del Club con il compito di rappresentarlo e di informarlo sui lavori dell’assemblea.
Art. 10 – TASSA DI AMMISSIONE E QUOTE SOCIALI
Ogni socio attivo paga, come tassa di ammissione e come quote annuali, le somme prescritte dal Regolamento del Club, con l’eccezione dei soci provenienti da altri club, i quali, se ammessi al club, non sono tenuti a pagare una seconda volta la tassa d’ammissione.
Art. 11 – DURATA DELL’APPARTENENZA AL CLUB
§ 1 – Durata
L’appartenenza al Club dura per tutto il tempo in cui esiste il Club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.
§ 2 – Come termina l’affiliazione – Cessazione automatica
• Un socio cessa automaticamente di far parte del Club quando non possieda più i requisiti necessari per l’affiliazione; tuttavia,
1) qualsiasi socio attivo che, senza colpa da parte sua, perderebbe ad ogni modo la sua classifica può conservarla per decisione del Consiglio Direttivo purché continui a soddisfare gli altri requisiti di appartenenza al club; oppure
2) se un socio attivo lascia il territorio del Club, il Consiglio Direttivo può concedergli un congedo speciale, valevole al massimo per un anno, che gli permetterà di visitare un R .C. della città nella quale si stabilisce e di farvisi conoscere, purché la sua classifica commerciale o professionale resti immutata ed egli continui a rispettare gli obblighi di assiduità e tutti gli altri obblighi inerenti al suo titolo di Rotariano; oppure
3) se un socio attivo lascia il territorio del Club, il Consiglio Direttivo può autorizzarlo a conservare la sua appartenenza al Club, a condizione che la sua classifica commerciale o professionale resti immutata e che egli continui a osservare gli obblighi di assiduità e tutti gli altri doveri connessi con l’affiliazione al Rotary infine
4) un socio attivo, che perderebbe la sua classifica senza colpa da parte sua, può conservare la sua classifica e ottenere un congedo speciale non superiore a un anno, in modo che abbia il tempo di trovare un impiego nell’ambito della sua classifica o in un nuovo settore professionale, purchè continui a osservare l’obbligo dell’assiduità e tutti gli altri doveri connessi con l’affiliazione al Rotary. Cesserà di far parte del Club al termine del suddetto congedo:

5) un Socio Onorario cessa automaticamente di essere tale il 30 giugno successivo alla data della sua elezione. Tuttavia, il Consiglio può, a sua discrezione, deliberare di anno in anno la riconferma del socio onorario.

§ 3 – Riammissione
Un socio attivo, che abbia cessato di appartenere al Club secondo quanto disposto dal precedente paragrafo § 2, può chiedere di esservi riammesso per rappresentare la stessa oppure un’altra classifica. In caso di elezione tale socio non è tenuto a versare una nuova tassa di ammissione.

§ 4 – Cessazione per morosità
1) Procedura. Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro trenta giorni successivi alla scadenza, è invitato a versarle dal Segretario mediante un sollecito scritto, inviato all’ultimo indirizzo noto. Se le quote non sono versate entro dieci giorni dalla data della notifica, il socio cessa automaticamente di far parte del Club, salvo che il consiglio non decida altrimenti. 2) Riammissione. Tale ex- socio può, a discrezione del Consiglio, essere riammesso come socio dietro sua domanda e previo pagamento di tutte le somme dovute al Club, ma un ex- socio non può essere riammesso come socio attivo se la classifica che rappresentava è stata, frattanto, completamente occupata.
§ 5 – Cessazione per assenza abituale
• Ciascun socio del Club (eccetto i soci onorari) è tenuto a :
1) – partecipare ad almeno il 60% delle riunioni regolari del proprio Club o di un altro ( come eventuale forma di compenso ) in ciascuno dei due semestri dell’anno sociale oppure
2) – partecipare ad almeno il 30 % delle riunioni regolari del proprio Club in ciascuno dei due semestri dell’anno sociale.
L’affiliazione al Club termina automaticamente qualora un socio non abbia assistito alle riunioni secondo le disposizioni suddette, a meno che il Consiglio Direttivo lo abbia dispensato per giusti e validi motivi.
• Assenze consecutive.
Qualsiasi socio (eccetto i soci onorari) che non abbia partecipato (o non compensato) a quattro riunioni consecutive del Club, senza essere stato dispensato dal Consiglio Direttivo per valide ragioni, sarà informato che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all’affiliazione al Club. Dopodichè il Consiglio può,con la maggioranza dei voti, deciderne la radiazione.

§ 6 – Cessazione per altre cause.
a) Un socio che abbia cessato di possedere i requisiti necessari per l’appartenenza al Club può essere dichiarato decaduto dal Consiglio mediante i voti di almeno due terzi dei membri del Consiglio stesso, in una riunione appositamente indetta.
b) Un socio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio, per una ragione ritenuta sufficiente dal Consiglio e mediante i voti di almeno due terzi dei membri del Consiglio stesso, a una riunione appositamente indetta.
c) Tanto nel caso “a” quanto nel caso “b” del paragrafo precedente, al socio sarà notificata per iscritto, con un preavviso di almeno dieci giorni, l’azione in corso e gli sarà data la possibilità di sottoporre al Consiglio una risposta scritta. Egli ha pure il diritto di comparire davanti al Consiglio per esporre le proprie ragioni. La notifica gli sarà recapitata personalmente oppure per lettera raccomandata all’ultimo indirizzo noto.
d) In caso di decisione di decadenza, il Segretario notifica al socio per iscritto la decisione del Consiglio entro sette giorni dalla data di questa. Entro quattordici giorni dalla data di tale notifica, il socio può comunicare per iscritto al Segretario la sua intenzione di fare appello al Club oppure di chiedere un arbitrato secondo il disposto dell’Articolo XIV di questo Statuto. Nel caso di appello, il Consiglio fissa una data per la discussione a una riunione normale del Club, da tenersi entro ventun giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell’appello. Ai soci del Club sarà inviato un avviso di tale riunione e dello speciale argomento almeno cinque giorni prima, e soltanto i soci del Club potranno presenziare alla trattazione dell’appello in sede di riunione.
e) In caso di decisione di decadenza di un socio attivo emessa dal Consiglio secondo il disposto del presente paragrafo, il Club non eleggerà un nuovo socio nella stessa classifica prima dello scadere del termine per la discussione dell’eventuale appello e dell’annuncio della decisione dei soci oppure della decisione degli arbitri.
f) La decisione del Consiglio diventa definitiva in mancanza d’appello al Club o di richiesta di arbitrato. In caso di appello, la decisione del Club ha carattere definitivo.

§ 7 – Dimissioni.
Le dimissioni di un socio dal Club devono essere date per iscritto (indirizzandole al Presidente o al Segretario) e sono accolte dal Consiglio a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al Club.

§ 8 – Patrimonio sociale – Perdita dei diritti.
Un socio che abbia cessato per qualsiasi motivo di appartenere al Club perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al Club.

Art. 12 – AFFARI PUBBLICI, LOCALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

§1 – Argomento. Il benessere generale della comunità, della nazione e del mondo deve interessare i soci del Club, e ogni pubblica questione che abbia riferimento con tale benessere dev’essere oggetto d’imparziale e intelligente studio e discussione durante le riunioni del Club in modo che i soci possano formarsi una propria e informata opinione. Tuttavia il Club non dovrà esprimere opinioni su alcun controverso provvedimento di carattere pubblico che sia in corso di decisione.

§2 – Neutralità. Il Club non può appoggiare né raccomandare candidati a pubblici uffici, né può discutere, durante le sue riunioni, sui meriti o i demeriti di tali candidati.

§3 – Apoliticità.
a) Il Club non deve adottare né diffondere decisioni o giudizi , né prendere deliberazioni collegiali in riferimento a questioni di carattere mondiale o a qualsiasi problema internazionale di natura politica.
b) Il Club non deve indirizzare appelli a club, popoli o governi né diffondere lettere, discorsi o programmi per la soluzione di specifici problemi internazionali di natura politica.

§ 4 – Celebrazioni delle origini del Rotary
1) In onore al giorno che ha visto nascere il Rotary, il Club si sforzerà di mettere in evidenza, durante una settimana speciale di celebrazioni, inizianti con l’anniversario stesso della fondazione del Rotary, cioè il 23 febbraio di ogni anno, i vari aspetti del servizio rotariano. Tale periodo sarà conosciuto quale “ Settimana della Pace e della Comprensione Internazionale ”.
2) Scopo di questa settimana speciale sarà quello di offrire la possibilità non solo di riflettere su quanto é stato realizzato in passato ma anche di accentrare la propria attenzione su programmi rivolti a promuovere la pace, la comprensione reciproca e lo spirito di amicizia sia a livello della propria comunità che a livello mondiale.

Art. 13 – RIVISTE ROTARIANE

§ 1 – A meno che il Club non sia stato dispensato dal Consiglio Centrale del R.I. dall’osservare gli obblighi prescritti da questo Articolo in concordanza con il Regolamento del R.I., ogni Socio Attivo del Club diventa e resta, per tutto il tempo della sua affiliazione al Club, un abbonato a pagamento alla rivista ufficiale del Rotary International o ad una rivista regionale rotariana approvata e prescritta per il Club dal Consiglio Centrale del R.I.. L’abbonamento è semestrale e continua per tutta la durata dell’appartenenza al Club e fino al termine del semestre nel corso del quale il socio cessa di far parte del Club.

§ 2 – L’importo dell’abbonamento è incassato dal Club per semestri anticipati presso ogni singolo socio e trasmesso alla Segreteria del R.I. o all’Ufficio della pubblicazione regionale prescritta, secondo come stabilito dal Consiglio Centrale del R.I..

Art. 14 – ACCETTAZIONE DELLO SCOPO DEL ROTARY ED OSSERVANZA DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

Con il pagamento della tassa di ammissione e delle quote sociali, il socio accetta i principi del Rotary quali espressi nello Scopo e si sottopone e s’impegna a osservare lo Statuto e il Regolamento del Club e ad esserne vincolato, e soltanto a tali condizioni ha diritto ai privilegi del Club. Nessun socio può essere dispensato dall’osservanza dello Statuto e del Regolamento adducendo la scusa di non averne ricevuto copia.

Art. 15 – ARBITRATO

In caso di controversia tra uno o più soci, o tra uno o più ex soci, e il Club o un Dirigente o il
Consiglio Direttivo del Club, in relazione all’appartenenza al Club o alla pretesa violazione dello Statuto o del Regolamento, o all’espulsione di un socio dal Club, o a qualsiasi altra questione che non possa essere composta in modo soddisfacente con l’aiuto dell’apposita procedura stabilita per questi casi, il relativo giudizio è deferito a un collegio arbitrale. Ogni parte nominerà un arbitro, e gli arbitri nomineranno un Presidente del collegio arbitrale. Sia gli arbitri che il Presidente del collegio dovranno essere rotariani. La decisione degli arbitri oppure, in caso di disaccordo, del Presidente del collegio arbitrale ha carattere definitivo e impegna tutte le parti.

Art. 16 – REGOLAMENTO

Il Club adotterà un Regolamento che non sia in contrasto con lo Statuto o il Regolamento del R.I. (né con le norme di procedura per l’amministrazione della zona) o con il presente Statuto; il Regolamento può contenere disposizioni supplementari per la direzione del Club. Il Regolamento potrà essere emendato di tanto in tanto secondo le disposizioni ivi contenute.

Art. 17 – INTERPRETAZIONE

§1 – Ogni riferimento a “rotariano” , “socio”, “dirigente” e ad ognuna delle cariche relative all’amministrazione del Club, del Distretto e del Rotary International va inteso e adattato anche per le persone di sesso femminile.

§2 – L’uso del termine “posta”, in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel presente statuto, implica l’uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), quest’ultima intesa come mezzo per ridurre i costi ed ottimizzare i tempi di risposta.

Art. 18 – EMENDAMENTI

§ 1 – Epoca
Questo statuto, salvo quanto disposto al § 4) di questo Articolo, può essere emendato soltanto dal Consiglio di Legislazione nello stesso modo fissato nel Regolamento del Rotary International per le modifiche da apportare al Regolamento stesso.

§ 2 – Proponenti
Eventuali modifiche a questo Statuto, salvo il disposto del § 4 di questo Articolo,possono essere proposte soltanto da un Club, da un Congresso distrettuale, dal Consiglio Generale o dal Congresso del RIBI (Rotary International in Gran Bretagna e Irlanda), dal Consiglio di Legislazione o dal Consiglio Centrale del Rotary International.

§ 3 – Procedura
1° – Ogni proposta di emendamento dev’essere inviata al Segretario Generale del Rotary International entro e non oltre il 30 Giugno dell’ anno precedente quello in cui il Consiglio di Legislazione dovrà riunirsi.
2° – Il Segretario Generale del Rotary International invierà dieci copie di tutte le proposte legislative, debitamente presentate, ad ogni Governatore , una copia a ogni membro del Consiglio di Legislazione e ad ogni segretario di Club che ne abbia fatto richiesta, non più tardi del 31 Dicembre dell’annata rotariana in cui dovrà riunirsi il Consiglio stesso.
Le proposte legislative dovranno,inoltre, esse rese accessibili attraverso il sito world wide web del Rotary.
3°- Il Consiglio di Legislazione esaminerà ogni proposta di emendamento regolarmente presentata e ad esso debitamente trasmessa, nonché ogni modifica di quest’ultima che sia stata debitamente suggerita, e prenderà le relative decisioni.

§ 4 – Gli Articoli 2 (Denominazione) e 3 (Limiti territoriali) di questo statuto possono essere emendati in qualunque riunione regolare del Club a cui sia presente il quorum mediante voto affermativo della maggioranza dei soci presenti e votanti, purché la proposta di emendamento sia stata notificata a ogni socio almeno dieci (10) giorni prima della riunione e sia stata sottoposta all’approvazione del Consiglio Centrale del Rotary International; essa entra in vigore solo dopo tale approvazione. Nel caso che il Consiglio Centrale del R.I. abbia proposto al Club di riesaminare una sua precedente delibera di opposizione alla cessione di parte del proprio territorio, o alla comunanza dello stesso, ai fini della costituzione di un Club supplementare, in conformità dell’Articolo II, sottosezione2.020.4 del Regolamento del R.I., sarà necessaria – affinché la precedente decisione negativa possa essere confermata – la maggioranza dei due terzi (2/3) dei voti.